giovedì 12 gennaio 2012

Parco dei Castelli Romani: il Piano di Assetto motivi e contese di una storia infinita (seconda puntata)


Vista l’inadempienza dell’Assemblea consortile, la Regione Lazio – con un’Amministrazione di centro-sinistra - ha fatto così valere il potere sostitutivo nominando un Commissario ad acta nella persona di un dirigente regionale - quindi di una figura istituzionale - l’Architetto Paolo Ravaldini, il quale finalmente con atto deliberativo n. 1 del 31 marzo 1998 ha adottato il Piano di Assetto e definito la Perimetrazione, portando e ampliando i confini del Parco a 15.000 ettari.


Dunque, dopo quattordici anni, malgrado le forti resistenze delle lobbies dei costruttori e l’inconcludenza della politica, il Parco dei Castelli Romani aveva un Piano e una Perimetrazione che includeva la sostanza del patrimonio naturale e culturale dei Castelli Romani.
Ma la storia non finisce qui.


Occorre tener presente che un Piano di Assetto semplicemente “adottato”, non determina efficacia giuridica. Si tratta infatti di un atto “endoprocedimentale” che per determinare efficacia deve essere “approvato” dal Consiglio Regionale.
Nel frattempo – vale a dire in attesa dell’approvazione regionale – che succede? Succede che vigono, come abbiamo sopra riportato, le Norme di Salvaguardia sui nuovi confini individuati dal Commissario ad acta Ravaldini.

Nel 1997 si introduce una importante novità. La Regione Lazio approva la legge quadro del Sistema delle Aree Naturali Protette del Lazio n. 29, una legge che adegua la normativa sui Parchi alla legge quadro nazionale n. 394 del 1991. La legge regionale 29/97 ha avuto diverse conseguenze per il Parco dei Castelli Romani. Fra le più significative:
·        È stato sciolto il Consorzio tra i Comuni ed istituito l’Ente di diritto pubblico “Parco Regionale dei Castelli Romani”;
·        Sono stati istituiti organi di gestione con poteri differenziati: il Consiglio direttivo con poteri di indirizzo politico ed esecutivo; la Comunità del Parco (Sindaci e Presidenti di Provincia e Comunità Montana) con poteri ridotti, in pratica devono esprimere pareri obbligatori ma non vincolanti su bilancio e piano del Parco; il direttore, legale rappresentante dell’Ente;
·        L’Ente Parco ha ottenuto un potere diretto dovendo rilasciare, entro i propri confini di competenza, i “Nulla Osta” su tutte le attività impattanti nel territorio, dalle autorizzazioni forestali a quelle urbanistiche.

Ricapitoliamo
·        La legge 2 del 1984, istitutiva del Parco dei Castelli Romani, prevede una perimetrazione provvisoria di 45.000 ettari, qualche mese dopo ridotti a 9.500;
·        La stessa legge, delega gli organi del Parco a formulare un’ipotesi di Piano e di Perimetrazione definitiva entro 18 mesi;
·        In attesa di ciò la legge prevede delle “Norme di salvaguardia”;
·        La Regione Lazio approva una nuova legge quadro sui Parchi, la 29/97, la quale – tra le altre disposizioni - stabilisce che gli Enti gestori dei Parchi istituiti nell’ambito della vecchia legge quadro 46/77, che non hanno ancora provveduto ad adottare il proprio Piano e la Perimetrazione definitiva hanno tempo un anno per farlo altrimenti la Regione farà valere il potere sostitutivo nominando un Commissario ad acta;
·        A seguito dell’inadempienza degli organi gestori del Parco dei Castelli Romani la regione nomina un Commissario ad acta, nella persona dell’Arch. Ravaldini, con il compito di adottare Piano e Perimetrazione definitiva;
·        Il commissario ad acta adotta, con delibera n. 1 del 3 marzo 1998, l’uno e l’altra, portando il perimetro del Parco a 15.000 ettari. (continua)

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